Art. 4.

      1. Il Ministero dell'economia e delle finanze determina l'importo complessivo necessario per soddisfare tutte le richieste di indennizzo entro il periodo di cui all'articolo 3.
      2. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base delle previsioni sul gettito fiscale relativo ad ogni anno finanziario successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce l'entità complessiva degli indennizzi erogabili nell'anno finanziario in corso, che non deve essere inferiore al 25 per cento dell'importo complessivo degli indennizzi da erogare.